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LEGGE 7 marzo 1996, n. 108 (ESTRATTO)


Disposizioni in materia di usura.

Articolo 1

I. L’articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:
“ART. 644 - (Usura) - Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

 

Articolo 14

1. E’ istituito presso l’ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento iniziative antiracket il “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura”.
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al quinquennio ora decennio)a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime dei delitto di usura e risultino i parti offese nel relativo procedimento penale.

 

Articolo 15

1. E’ istituito presso il Ministero dei tesoro il “Fondo per la prevenzione dei fenomeno dell’usura” di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l’erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi”, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione dei fenomeno dell’usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
1. che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all’80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamento a medio termine e all’incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell’importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità del Confidi al rilascio della garanzia;
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell’usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall’atto costitutivo e dallo statuto.
6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamento a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

 

DECRETO 11/6/1997 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GIUGNO 1997 N. 315 (ESTRATTO)

Articolo 11

Commissione per la gestione del fondo e l’assegnazione dei contributi

1. La commissione per la gestione del fondo e l’assegnazione dei contributi é costituita da sei componenti con qualifica dirigenziale: due in rappresentanza del Ministero del tesoro, di cui uno con funzioni di presidente, due del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e due del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il giorno 13 Ottobre 1997 alle ore 15,00 si è riunita la Commissione per la prevenzione del fenomeno dell’usura prevista dall’art. 15 c.8 della legge 7/3/1996 n° 108.
All’unanimità si è deciso quanto segue:
A) per l’iscrizione nell’elenco delle Fondazioni e Associazioni, tenuto dal Ministero del Tesoro, è necessario:
1. integrare gli Statuti con i seguenti criteri di meritevolezza - effettivo stato di bisogno del richiedente; - serietà della ragione dell’indebitamento connessa allo stato di bisogno; - capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale; - fondate prospettive di sottrarre l’indebitato all’usura.

 

LEGGE REGIONALE N° 86 DEL 29 DICEMBRE 2009 (ESTRATTO)


Strumenti di prevenzione dell’usura ed educazione all’uso consapevole del denaro

Preambolo

1 - La Regione si impegna, adottando la presente legge, a sostenere ogni iniziativa volta a contrastare il fenomeno dell’usura, considerandolo come una delle offese più gravi alla dignità della persona, e ad assicurare, mediante l’educazione all’uso consapevole del denaro, condizioni di sviluppo economico della Toscana in un contesto di giustizia sociale e di contrasto alla illegalità, anche in situazioni di crisi;

2 - Per avviare politiche dirette al contrasto del fenomeno dell’usura, anche a livello di interventi di carattere sociale, occorre porre le condizioni volte a prevenire il progressivo indebitamento delle famiglie e ad ostacolare l’attenzione della criminalità organizzata per le imprese.

Articolo 3

comma 1 - Per favorire attività di assistenza e sostegno ai soggetti a rischio di usura, la Regione promuove una rete integrata di sportelli diffusi sul territorio regionale.

Articolo 3

comma 2, lettera a - Ai fini di cui al comma 1, la Regione provvede mediante il sostegno, mediante appositi contributi, agli sportelli delle associazioni e delle fondazioni di cui all’art. 15, comma 4, della legge 108/1996, iscritte nell’apposito elenco presso il Ministero dell’economia e delle finanze per la prevenzione del fenomeno dell’usura, aventi sede in Toscana e operanti sul territorio regionale

Articolo 6

punto 6 - La Regione riconosce il ruolo della “Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura” sul territorio regionale e ne sostiene l’attività attraverso apposite convenzioni.

 

 

Sezione III
Fondo per la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari

Articolo 8

Costituzione del fondo la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie

1. Per l'anno 2013 e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 finalizzata alla costituzione, unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura, con sede in Siena, di un fondo vincolato per il rilascio di garanzie integrative a quelle rilasciate dalla stessa fondazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).
2. Le garanzie integrative di cui al comma 1, sono volte ad agevolare la concessione di mutui immobiliari destinati all'estinzione di passivita' pregresse in favore di famiglie residenti in Toscana che versano in gravi difficolta' finanziarie.
3. Le garanzie sono rilasciate dalla fondazione nella misura del 25 per cento dell'importo di ogni singolo finanziamento concesso, sino ad un massimo di euro 50.000,00.

 

Note

Con la Legge di Stabilità 2020 il termine per la presentazione delle domande di rilascio di garanzia integrativa è stato prorogato al 31/12/2025.